Accettazione dell’eredità

L’accettazione è l’atto giuridico che consente al chiamato all’eredità di diventare erede e può avvenire in maniera:
- espressa o tacita;
- semplice o beneficiata
.
A seguito della stessa l’erede diventa titolare del patrimonio ereditario con effetto retroattivo dal giorno in cui si è aperta la successione anche se l’accettazione avviene in un momento successivo.
Accettazione espressa
L’accettazione espressa avviene tramite una dichiarazione di volontà che volta a produrre, come effetto, l’acquisto della eredità stessa. Detta volontà deve essere contenuta necessariamente in un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ed è irrevocabile: una volta formalizzata la citazione si è erede per sempre e non è più possibile rinunciare. Essa non può essere sottoposta a termine né è possibile accettare l’eredità sotto condizione. Non è possibile accettare in maniera parziale l’eredità (es. accetto alcuni beni e altri no), così come non è possibile cantare l’eredità devoluta per legge rifiutando quella devoluta per testamento (e viceversa).
Accettazione tacita
L’accettazione tacita invece si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (ad esempio dona un bene ereditario, lo vende, cede i diritti di successione, rinuncia a tali diritti verso corrispettivo o a vantaggio di alcuni soltanto degli altri chiamati).
Diversamente non costituiscono atti di accettazione tacita il semplice possesso dei beni ereditari, il compimento di atti di amministrazione temporanea, la richiesta di un sequestro, la registrazione e la trascrizione del testamento del de cuius, la dichiarazione di successione all’agenzia delle entrate e il pagamento della relativa imposta, il pagamento di un debito del defunto.
Comportano invece accettazione tacita:
- la proposizione dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte del legittimario;
- il conferimento di un mandato a compiere gli atti relativi all’amministrazione dei beni ereditari;
- l’accettazione di somme di pertinenza ereditaria;
- l’esercizio dell’azione di risoluzione di un contratto stipulato dal defunto;
- la domanda giudiziale di divisione;
- la voltura catastale.
Vi sono infine dei casi in cui l’eredità avviene senza accettazione:
- nel caso in cui il chiamato sia in possesso dei beni ereditari ed entro tre mesi dalla morte del de cuius non dichiari accettare con beneficio di inventario si intende automaticamente erede;
- in mancanza di testamento, fino al sesto grado di parentela, l’eredità viene devoluta allo Stato e l’acquisto da parte di esso avviene senza bisogno di accettazione e non vi può essere rinuncia.
L’accettazione dell’eredità può avvenire entro il termine di prescrizione di 10 anni. La data di apertura della successione che corrisponde alla data di decesso del de cuius (ovvero dalla data in cui si verifica la condizione sì la chiamata all’eredità è sottoposta a condizione sospensiva ). Ove il chiamato all’eredità non abbia ancora accettato e una persona abbia interesse a capire se intende accettare o meno (ad esempio un creditore), tale soggetto può, tramite la cosiddetta actio interrogatoria, chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità: trascorso detto termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde definitivamente il diritto di accettare. Altra ipotesi in cui il chiamato all’eredità perde il diritto di accettare si verifica nel caso in cui lo stesso chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari abbia redatto l’inventario dei beni dell’asse ereditario ma non abbia proceduto a formalizzare la dichiarazione di accettazione, né la formalizza nei 40 giorni successivi.