La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:

  • se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
  • se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
  • se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
  • se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo
  • se si subisce un furto di un’arma o la si smarrisce, oppure di un esplosivo
  • nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta, deve contenere l’esposizione dei fatti inerenti il reato ed essere sottoscritta dal denunciante.

La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
È prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio, ma solo, appunto “a querela di parte”.
Non ci sono particolari formalità per il contenuto dell’atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata:

  • entro 3 mesi (non 90 giorni!) dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato
  • entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne)

È sempre possibile ritirare la querela precedentemente proposta formalizzando la cd. “remissione”, tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.
Affinché il procedimento penale apertosi a seguito della querela venga archiviato, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.

L’esposto è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento l’ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di P.S.:

  • deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio
  • se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un’ipotesi di reato.